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Sai qual è la richiesta d’aiuto a carattere d’urgenza, che ricevo più frequentemente dai miei clienti medici?

Quella inerente alle diffide arrivate dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri, dove si contestano le pagine pubblicitarie e sanitarie dei professionisti, che non hanno prestato attenzione al rispetto della legge vigente in materia di promozione e informativa sanitaria.

E (spiace dirlo, ma questo è quanto succede), di solito la segnalazione non parte direttamente dagli organismi di controllo dell’Ordine, bensì da una delazione esterna.

A volte, fatta da altri colleghi medici.

Se sei un medico, un medico veterinario, un chirurgo o un odontoiatra e hai ricevuto, con tua grande sorpresa, una comunicazione di diffida, una sanzione disciplinare e/o una sanzione economica per non aver rispettato la normativa in fatto di promozione commerciale in ambito medico e sanitario, ti consiglio vivamente di continuare a leggere questa pagina.

L’articolo è lungo, te lo dico subito, ma devi proprio leggerlo tutto, e anche attentamente: ne va del tuo lavoro, sul serio.

In una situazione legislativa estremamente confusa come quella italiana, la percentuale di errore o di cattiva interpretazione di articoli e leggi è altissima.

La normativa italiana sulla promozione medica e sanitaria

Come difendersi da una diffida dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri per pubblicità ingannevole

Per decenni, in Italia è stato categoricamente impedita qualsiasi promozione (pubblicità) medica e sanitaria per operatori privati.

Costantemente richiamata dall’Unione Europea (anche con pesanti procedure d’infrazione), l’Italia è stata costretta rivedere la normativa sul libero mercato e sul diritto di promuovere le professioni mediche e sanitarie nel 2006, con il famoso pacchetto di liberalizzazioni del 4 luglio 2006 (la ‘Legge Bersani’).

Grazie a tale, corposa, iniziativa, finalmente anche il nostro paese si allineò alla normativa di tutto l’occidente, e cominciò a garantire il diritto, da parte di medici ed odontoiatri, di promuovere in libertà la loro professione.

Nel 2018, dopo alcuni anni dalla liberalizzazione, e sotto fortissima pressione di una data corrente politica, storicamente poco incline al libero mercato, il Governo allora in carica ha ritenuto di modificare parzialmente la “Legge Bersani”, provvedendo a mettere delle ulteriori limitazioni all’accesso dei professionisti alla promozione.

Più specificatamente, il Comma 525 della Legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019), dichiara testualmente che è fatto divieto a le “strutture sanitarie private di cura e degli iscritti  agli  albi  degli  Ordini delle professioni sanitarie” di utilizzare “qualsiasi  elemento  di  carattere  promozionale  o  suggestivo”, e che le comunicazioni di tali figure professionali o strutture  possano “contenere unicamente le informazioni  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006”.

Tale art. 2, comma 1 del decreto-legge del 4 luglio 2006 a sua volta permette di:

  • Fissare un tariffario libero per ogni professionista;
  • Promuovere, anche parzialmente e con il veicolo della pubblicità informativa i titoli, le specializzazioni professionali, i servizi offerti, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni;
  • Associarsi in società interdisciplinari (studi medici associati)

Quindi, come ben si evince e al contrario di quanti hanno erroneamente tratto a conclusione, la promozione pubblicitaria sanitaria e medica è sempre permessa, ma non può essere più fatta passare per informativa sanitaria.

Ciò era ed è molto chiaro ai professionisti del marketing sanitario, almeno quelli seri e preparati, che non hanno mai forzato i propri clienti nell’accettare campagne promozionali dubbie, poco etiche quando non totalmente ingannevoli.

Quindi, lo stato attuale della normativa permette sempre il diritto del professionista, medico od odontoiatra, di promuovere la propria attività, il proprio studio ed i propri servizi, ma fissa dei limiti ben precisi sulla commistione tra informativa sanitaria e informativa commerciale.

Questi limiti, il loro oltrepasso o meno, sono la chiave di comprensione delle diffide che arrivano ai medici dal loro Ordine di appartenenza, nonché punto focale della questione sulla promozione sanitaria.SEI STATO SEGNALATO? TI POSSO AIUTAre, CONTATTAMI ORA!

Il DPR del 7 agosto 2012

Come difendersi da una diffida dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri per pubblicità ingannevole

La legge 145 del 2018, che ha pur messo un limite ben preciso tra informativa sanitaria e promozione commerciale, non ha comunque intaccato un altro testo legislativo fondamentale in materia di pubblicità informativa, cioè la legge 137 del 7 agosto del 2012.

Tale legge, all’art. 4, permette e obbliga ai soggetti interessati (medici ed odontoiatri) di indicare:

  • I titoli e le specializzazioni conseguite (che, conseguentemente, portano all’offerta sanitaria proposta all’utente);
  • La descrizione della struttura dove si opera;
  • Gli eventuali compensi richiesti (tariffario)

Quindi, come si evince, un altro ‘falso mito’ che circola generalmente tra i non esperti di marketing sanitario viene meno: i medici possono indicare il loro tariffario, sempre che questo – ben inteso – sia veritiero, non ingannevole e funzionale al servizio proposto.

Questo è un punto molto importante, poiché il nesso (correlazione) tra un listino prezzi chiaro e trasparente e l’effettivo servizio erogato è fondamentale per evitare potenziali sanzioni da parte dell’Ordine di appartenenza dei medici e degli odontoiatri che hanno avviato una campagna promozionale.SEI STATO SEGNALATO? TI POSSO AIUTAre, CONTATTAMI ORA!

Il Codice di Deontologia Medica

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Un’altra fonte fondamentale di diritto in ambito di promozione sanitaria è il Codice di Deontologia Medica, redatto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Essenzialmente, il codice delinea ciò che gli iscritti all’Ordine possono o non possono fare, sia eticamente e sia in quanto membri dell’Ordine professionale.

Ha quindi natura di fonte normativa, e le sue eventuali infrazioni comportano misure sanzionatorie e disciplinari, da quelle minori (un semplice richiamo) a quelle gravi e definitive (la radiazione dall’Ordine).

Gli articoli che regolano la promozione commerciale e le attività correlate per i medici e gli odontoiatri sono gli artt. 53, 54, 55 e 56.

In pratica, ai medici è proibito il patrocinio (gratuito o remunerato) di qualsiasi farmaco o prodotto sanitario, compresa la promozione di cliniche e strutture, sia pubbliche che private.

Oltre a ciò, tutte le informazioni che mettono a disposizione dei loro pazienti (compresi i visitatori delle loro pagine web) devono essere scientificamente consistenti, approvate dalla comunità scientifica, chiare, non ambigue, fondate e non illusorie.

Questo è un punto molto importante, poiché qualsiasi contenuto promozionale o informativo mal scritto o non rispettoso di quanto il codice impone, se sottoposto a revisione dell’Ordine, può portare al sanzionatorio o al richiamo per il medico inadempiente.

È bene precisare che l’Ordine non s’intromette direttamente nelle normative legislative, ma bensì, con il Codice di Deontologia Medica, detta solo le linee etiche obbligatore per poter esercitare la professione con dignità e decoro, a maggior vantaggio del paziente e, in ultima analisi, di tutto l’Ordine.

Il presupposto di base è che (non dissimilmente da altri ordini professionali), il medico iscritto rappresenta tutta la categoria, quindi è necessario un controllo serrato di cosa è possibile o non è possibile fare, a vantaggio della rispettabilità di ogni membro.SEI STATO SEGNALATO? TI POSSO AIUTAre, CONTATTAMI ORA!

Comunicazione di ogni nuova risorsa online e parere preventivo

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Secondo le linee guida degli Ordini provinciali, tenuti a far rispettare il Codice di Deontologia Medica, ogni medico o odontoiatra iscritto è tenuto a comunicare all’Ordine ogni nuovo sito web messo online per la prima volta.

In caso delle strutture sanitarie, la comunicazione è eseguita dal Direttore Sanitario.

La comunicazione ha carattere di obbligatorietà, ma spesso è totalmente ignorata dalla maggior parte dei medici, che non ne conoscono neppure l’esistenza.

Se questo può essere comprensibile (entro certi limiti) per un medico che di certo non ha nella conoscenza della complessa materia legislativa il suo punto forte di professionalità, diventa però totalmente ingiustificabile quando il materiale online è stato preparato da un’agenzia pubblicitaria o da un professionista del marketing digitale.

In quel caso, purtroppo estremamente frequente, non ci sono davvero scusanti per la mancata comunicazione obbligatoria: è un atto di profonda superficialità, totalmente dilettantesco, pericoloso per il cliente (il medico) in quanto lo espone a possibili sanzioni, e pericoloso anche per i visitatori (pazienti) che potrebbero trovarsi a leggere materiale non deontologicamente corretto.

La prima cosa da fare per non incappare in possibili azioni sanzionatorie dell’Ordine, è quindi quella di comunicare, o far comunicare in suo nome e conto, la messa online del proprio sito web personale.

La comunicazione rientra nella prassi del silenzio-assenso: se entro trenta giorni dalla comunicazione, da farsi esclusivamente a mezzo PEC o raccomandata A/R, l’Ordine non esprime nessun parere ufficiale, la risorsa proposta si considera accettata.

Come è logico supporre, la comunicazione del sito web e delle sue risorse (comprese pagine promozionali landing che condividono lo stesso dominio delle pagine informative, ma che sono da esse ben distinte) e la sua approvazione, per iscritto o per silenzio-assenso, costituisce la prima arma di difesa del medico contro eventuali delazioni e sanzioni da parte dell’Ordine.

C’è tuttavia un’altra arma che la legge mette a disposizione dei medici e degli odontoiatri che vogliono essere sicuri di proporre sempre materiale promozionale ed informativo deontologicamente corretto, stavolta prima della sua pubblicazione online.

È lo strumento della valutazione preventiva, in cui, in via precauzionale, gli iscritti agli Ordini provinciale chiedono un parere formale all’Ordine di appartenenza, sul materiale promozionale che hanno intenzione di pubblicare.

È una soluzione utile specialmente se si prevede che l’investimento promozionale sarà lungo e oneroso, di una certa complessità di lavorazione e comunicazione, e pertanto un parere negativo ex-post potrebbe quindi essere un grosso ostacolo futuro.

Sostanzialmente, è quindi un ‘controllo del paracadute’, ben prima del lancio ad alta quota.

Anche in questo caso, vale la regola del silenzio-assenso.

In caso di esito negativo della richiesta, l’Ordine è anche tenuto a dare motivato parere di non rispondenza deontologica, che può essere utile al medico, o allo studio pubblicitario che ne cura l’immagine, per capire dove è necessario intervenire con misure correttive.SEI STATO SEGNALATO? TI POSSO AIUTAre, CONTATTAMI ORA!

La normativa è confusa, devi farti aiutare

Come difendersi da una diffida dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri per pubblicità ingannevole

La Legge n. 145 del 2018 ha contenuti palesemente contrastanti con l’altra legge alla quale intende richiamare, ovverosia il Decreto Legge del 4 luglio 2006 (“Legge Bersani”).

A questa interpretazione, comune a molti professionisti del marketing sanitario e anche a molti esperti di diritto, è stato data ulteriore conforto dal parere negativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, nel 12 dicembre del 2018, già palesava dubbi sul conflitto futuro delle due normative.

Tale parere, negativo, è stato poi riconfermato nel 19 marzo del 2019, dove l’AGCM conferma e rafforza le proprie critiche al provvedimento che appare:

  • Ingiustificato, in quanto limitante della libertà dei professionisti a promuovere liberamente i loro servizi, peraltro rimandando a normative in netto contrasto tra di loro;
  • Conflittuale nelle competenze, in quanto rimanda il controllo sia ad AGCM che all’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione).
    In pratica, con la legge n.145 gli Ordini provinciali, appurata (a loro giudizio) un’infrazione commessa dal professionista iscritto, si attivano per segnalare l’AGCM l’illecito, che dovrà poi adottare i provvedimenti sanzionatori di competenza.
    Il problema è che tale potere sanzionatorio è in aperto contrato con quanto espressamente previsto dall’art. 27 comma 1 bis Codice del consumo, che riserva tale competenza all’AGCM

Queste critiche, al momento, non sono state recepite dai legislatori, e pertanto è ancora in essere una tipica situazione di confusione interpretativa, a cui si somma un’ulteriore confusione di competenze decisionali.

Un classico quadro italiano, a cui il nostro Paese ci ha più volte abituato e da cui è impossibile uscire fuori definitivamente senza un chiaro ed energico intervento parlamentare.

Cosa che, al momento, non sembra essere nelle volontà di nessuna forza politica.

In questa situazione molto complicata persino per un professionista del marketing sanitario, è impossibile pensare di riuscire a ‘cavarsela da solo’ per un medico.

Il rischio di mischiare informativa sanitaria a promozione commerciale è un filo rosso davvero sottile: troppo sottile, per non correre il rischio di spezzarlo e incappare in una spiacevole comunicazione disciplinare.

Ecco perché, se sei un medico o un odontoiatra e vuoi giustamente far valere il tuo diritto di libera promozione della tua attività, devi obbligatoriamente rivolgerti ad uno specialista di marketing sanitario.

Attento, bada bene: non di marketing generale, ma di marketing sanitario.

La legislazione è troppo complessa e gli obblighi da rispettare così tanti e così a loro volta complicati e difficili nella loro interpretazione che solo professionisti con grande esperienza nello specifico settore possono garantirti risultati sereni, professionali e affidabili.SEI STATO SEGNALATO? TI POSSO AIUTAre, CONTATTAMI ORA!

Se hai ricevuto una comunicazione dal tuo Ordine per la tua promozione online…

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… Non ti sei affidato a professionisti ben competenti in materia.

Oppure, hai tentato di fare tutto da solo, e hai sbagliato.

Come ti ho detto prima, in una situazione legislativa estremamente confusa come quella italiana, la percentuale di errore o di cattiva interpretazione di articoli e leggi è altissima.

Anche per i professionisti, pensa tu per chi non lo è e si è addentrato in un oceano in continua tempesta!

Se comunque ti è capitato, avrai sicuramente ricevuto, a mezzo PEC o raccomandata A/R:

  • Una comunicazione ufficiale del tuo Ordine provinciale, che ti informa che il tuo sito o la tua promozione, in contrasto con gli articoli del Codice di Deontologia Medica oppure con le due leggi di riferimento (la 145 del 2018 e la Bersani), è stato segnalato all’AGCOM;
  • Un’ulteriore comunicazione ufficiale dell’AGCOM, che ti avvisa che, su segnalazione dell’Ordine, ti viene comminata una determinata sanzione;
  • Datosi che siamo in Italia, e che c’è un grosso problema di competenze, aspettati di trovare anche una comunicazione ufficiale dell’AGCM, con la relativa sanzione inclusa

Se stai sgranando tanto di occhi, ti comprendo: la situazione è paradossale, e potresti essere costretto a pagare ben due sanzioni.

Ora, non è però detto che tu debba per forza farlo: una sanzione può essere impugnata, così come un provvedimento disciplinare inflitto dal tuo Ordine di appartenenza e considerato ingiusto.

Ma, ovviamente, non puoi fare da solo i vari ricorsi: ti serve un immediato supporto, sia tecnico che legale.

Ecco quindi che devi fare:

  • Devi contattare immediatamente un avvocato esperto in diritto del lavoro;
  • Devi contattare immediatamente un professionista esperto di marketing sanitario

Gli avvocati esperti di diritto del lavoro sono solitamente eccezionalmente preparati dal punto di vista normativo, mentre peccano in quello tecnico.

Non sanno distinguere tra informativa e promozione, non conoscono i termini tecnici del mondo della pubblicità e, a meno che non siano esclusivamente specializzati in quello, hanno una conoscenza superficiale di materie nell’ambito sanitario e medico.

Ecco perché è essenziale che al tuo supporto legale si affianchi anche un supporto tecnico, di un professionista del marketing sanitario che sa benissimo i punti che possono essere utilizzati in tua difesa.SEI STATO SEGNALATO? TI POSSO AIUTAre, CONTATTAMI ORA!

Per tua sicurezza, alcuni utili consigli

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Se sei un medico, sai perfettamente che è sempre meglio prevenire (ove possibile), invece che curare.

Nel mondo della promozione medica, ciò è sempre possibile: e può essere fatto solo attraverso il supporto di un professionista del marketing sanitario, esperto nella complicata legislazione che regola la promozione medica.
Per minimizzare i rischi di eventuali segnalazioni, è quanto mai indispensabile che:

  • Tutto il tuo sito web, e qualsiasi altro contenuto online, sia accuratamente revisionato da un professionista esperto di marketing sanitario;
  • Venga fatta l’obbligatoria segnalazione all’Ordine provinciale di appartenenza ogni volta che metti online un nuovo sito, o modifichi pesantemente uno esistente (anche un corposo aggiornamento o update sostanziale di contenuti);
  • Nel caso si sia prospettato un ingente investimento promozionale sulle tue risorse online (sito web, annunci nelle campagne a pagamento, ecc.), o che non si sia ben sicuri dell’effettiva idoneità delle risorse rispetto al Codice di Deontologia Medica, è meglio che tu richieda un parere preventivo e vincolante al tuo Ordine provinciale di appartenenza

A costo di sembrare ossessivo ed eccessivamente zelante, è proprio bene che te lo ripeta: solo l’esecuzione dei punti sopra esposti può minimizzare il rischio di un’eventuale segnalazione e sanzione.

Specie la richiesta del parere vincolante dell’Ordine, è un’arma che può salvarti da eventuali delazioni (purtroppo, estremamente frequenti) che, nella mia esperienza, risultano essere la maggior parte delle cause scatenanti una sanzione o un richiamo.

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