FAQ sulla pubblicità medica e sanitaria
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Sei un medico, un chirurgo o un odontoiatra e ti stai domandando se puoi ricorrere all'uso della pubblicità medica e sanitaria per promuovere il tuo studio medico o la tua attività?
Hai sentito parlare del Codice di Deontologia Medica, ma non sai cosa esattamente ti vieta di fare, in ambito comunicativo?
Sai la differenza tra informativa sanitaria e promozione commerciale?
Leggi queste utili FAQ, che potranno aiutarti a chiarire i tuoi dubbi.
- La pubblicità per medici ed odontoiatri è permessa in Italia?
- Ci sono limiti alla pubblicità per medici ed odontoiatri?
- Quali sono gli obbighi di legge per la pubblicità per medici ed odontoiatri?
- È necessario avvertire l'Ordine di appartenenza in caso di pubblicità sul web?
- C'è differenza tra promozione pubblicitaria ed informazione medica?
- Posso usare il mio nome per promuovere un'azienda medica od un prodotto commerciale?
- Posso usare il mio nome per promuovere la mia attività medica?
- Quali sono gli articoli che un medico è tenuto a rispettare del Codice di Deontologia Medica?
- Posso promuovere il mio studio medico su Internet?
- Posso promuovere il mio studio medico in televisione o su YouTube?
- Ci sono limiti al messaggio pubblicitario per un'attività medica?
- Posso promuovere terapie alternative, oppure ancora in fase di sperimentazione?
- Posso partecipare, come medico od odontoiatra, a discussioni a tema su forum e social media?
- Posso promuovere la mia attività medica su Facebook o su Google?
- Ci sono limitazioni al mio sito web sulla mia attività medica?
- Ci sono limitazioni alla mia campagna su Google Ads?
Nulla vieta al medico o all'odontoiatra la discussione e la partecipazione online su siti specialistici e non, purché vengano sempre rispettate le direttive del Codice di Deontologia Medica.
1. La pubblicità per medici ed odontoiatri è permessa in Italia?
Sì, è permessa.
La normativa di riferimento che regola il settore, in Italia rimasto bloccato per molti anni prima della riforma, è
la Legge nr. 248/2006, conosciuta informalmente anche come 'decreto Bersani'.
Prima di tale legge, ai medici e agli odontoiatri erano essenzialmente vietate la maggiorparte delle promozioni commerciali, in pressoché qualsiasi media.
La legge 248/2006 si è resa necessaria per rispettare le indicazioni della Direttiva 2006/123/CE dell'Unione Europa, che rendeva la restrittiva legislazione italiana incompatibile
con il libero mercato europeo.
Con la Legge 248/2006 tutto il settore della pubblicita medica ed odontoiatrica è stato liberalizzato, delegando particolari restrizioni - esclusivamente di carattere etico - agli Ordini di appartenenza.
2. Ci sono limiti alla pubblicità per medici ed odontoiatri?
Sì e no.
Con la Legge 248/2006 il settore è stato liberalizzato, e pertanto ad ogni professionista (medici, chirurghi ed ondontoiatri inclusi) è permesso l'accesso alla libera promozione senza più richiedere nulla osta preventivi a comuni o Ordini professionali.
Con la Legge 145/2018, tuttavia, è stata vietata a tutti i medici la promozione commerciale.
Va ricordato che tale divieto impedisce solo la promozione commerciale: la libera promozione, ad esempio l'informativa sanitaria, è sempre permessa in accordo alla Legge 248/2006.
Vi sono altresì limiti imposti dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri: non sono limiti di legge, ma prettamente etici, pensati per tutelare il decoro della professione.
Il medico o l'odontoiatra che non rispetta tali imposizioni, può essere passibile di sanzione, richiamo o addirittura procedimento disciplinare ed eventualmente radiazione.
3. Quali sono gli obblighi di legge per la pubblicità per medici ed odontoiatri?
A livello normativo nazionale, al medico sono fatti alcuni obblighi comunicativi, come ad esempio l'obbligatoria comunicazione all'Ordine provinciale di appartenenza di un nuovo indirizzo web (dominio), e l'obbligo di inserire sempre le informazioni suoi propri titoli e specializzazioni.
Gli obblighi deontologici di un medico o di un odontoiatra che intendono promuovere il loro studio o la loro attività sono quelli dettati dal Codice di Deontologia Medica redatto dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
In particolar modo e più specificatamente, la pubblicità per medici ed odontoiatri è regolata dagli artt. 53, 54, 55 e 56 del suddetto Codice di Deontologia Medica.
4. È necessario avvertire l'Ordine di appartenenza in caso di pubblicità sul web?
È necessario avvertire l'Ordine provinciale ogni qual volta si rende disponibile pubblicamente (online) un nuovo sito web medico.
La comunicazione deve sempre essere informale (PEC, raccomandata A/R) e vale la regola del silenzio-assenso.
Non è necessario avvertire l'Ordine per l'inizio di una nuova campagna digitale se non si registrano e si rendono pubblici nuovi domini associati al medico o all'odontoiatra, usati per la promozione.
5. C'è differenza tra promozione pubblicitaria ed informazione medica?
Sì, c'è differenza.
L'art. 54 del Codice di Deontologia Medica definisce chiaramente l'obbligo per il medico o l'odontoiatra di distinguere sempre promozione commerciale ed informazione medica, senza confondere il paziente con pubblicità ingannevole.
Tale obbligo, pià o meno apertamente, è stato poi ribadito dalla Legge 145/2018, che vieta tout-court l'utilizzo della promozione commerciale nelle campagne informative.
6. Posso usare il mio nome per promuovere un'azienda medica od un prodotto commerciale?
No.
L'art. 56 del Codice di Deontologia Medica proibisce categoricamente al medico, all'odontoiatra od anche alle associazioni sanitarie di patrocinare prodotti commerciali e/o strutture sanitarie
per esclusivo interesse commerciale (divieto di patrocinio).
È tuttavia permessa la libera informazione su principi attivi (già approvati dal Ministero della Sanità o comunque già usciti dalla fase di sperimentazione e ricerca) oppure su attrezzature o macchinari quando questi definiscono una situazione d'eccellenza medica, importante da conoscere per il paziente ed identificativa della qualità del servizio sanitario offerto.
7. Posso usare il mio nome per promuovere la mia attività medica?
Sì, ma solo se riguarda il tuo studio personale o la tua attività personale.
L'art. 43 del Codice di Deontologia Medica proibisce al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera.
Questo però non impedisce al medico di promuovere la sua attività, che è permessa, ma non quella del medico in sé sfruttando il proprio nome a vantaggio di terzi (qualunque essi siano) per tornaconto squisitamente economico.
8. Quali sono gli articoli che un medico è tenuto a rispettare del Codice di Deontologia Medica?
Gli articoli che delineano la condotta in caso di pubblicita del medico e l'odontoiatra del Codice di Deontologia Medica sono agli artt. 53, 54, 55, 56.
9. Posso promuovere il mio studio medico su Internet?
Certamente.
Non ci sono limitazioni prefissate, se non quelle di avvertire (formalmente) l'Ordine
provinciale di appartenenza della distribuzione online del sito ed assicurarsi che il dominio di primo livello sia esclusivamente .it oppure .eu, ovverosia gli unici due formati accettati dall'Ordine per la verifica.
10. Posso promuovere il mio studio medico in televisione o su YouTube?
Certamente.
Le regole dettate dagli articoli specifici in materia di pubblicità del Codice di Deontologia Medica valgono per qualsiasi tipo di media usato per la promozione.
11. Ci sono limiti al messaggio pubblicitario per un'attività medica?
Dopo la riforma portata dalla Legge nr. 248/2006 (il 'Decreto Bersani'), gli unici limiti per la promozione pubblicitaria per l'attività medica od odontoiatrica sono quelli dettati dal Codice di Deontologia Medica redatto dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
Tuttavia, la Legge nr. 145/2018 fissa il divieto perentorio di promozione squisitamente commerciale.
12. Posso promuovere terapie alternative, oppure ancora in fase di sperimentazione?
No, nella maniera più assoluta.
L'art. 55 del Codice di Deontologia Medica vieta espressamente la divulgazione di scoperte ed innovazioni in campo sanitario non ancora accreditate dalla comunità scientifica.
13. Posso partecipare, come medico od odontoiatra, a discussioni a tema su forum e social media?
Certamente.
Nulla vieta al medico o all'odontoiatra la discussione e la partecipazione online su siti specialistici e non, purché vengano sempre rispettate le direttive del Codice di Deontologia Medica.
In particolar modo, nel rapporto con i colleghi è bene che il medico o l'odontoiatra tenga in grande considerazione l'articolo 57 del Capo XII, che delinea appunto i rapporti che i medici e gli odontoiatri debbono avere tra di loro.
14. Posso promuovere la mia attività medica su Facebook o su Google?
Certamente, purché vengano sempre rispettati i limiti imposti dagli artt. 53, 54, 55 e 56 del Codice di Deontologia Medica, e non venga fatto uso della promozione commerciale, come da normativa della Legge 145/2018.
15. Ci sono limitazioni al mio sito web sulla mia attività medica?
Non ci sono limitazioni, ma ci sono obblighi.
Il sito deve avere obbligatoriamente un dominio con primo livello
.it o .eu, deve contente i contatti del medico o dell'odontoiatra (con domicilio e sede legale), le associazioni di mutualità con le quali il professionista ha eventualmente stipulato una convenzione, l'Ordine professionale dove è iscritto il provessionista con numero di iscrizione, estremi della Laurea o dell'abilitazione (con indicazione dell'Ateneo che li ha rilasciati), il numero della partita IVA e, nel caso di strutture sanitare o poli-ambulatori, il nome del direttore sanitario.
16. Ci sono limitazioni alla mia campagna su Google Ads?
Sì, ci sono.
Per rigida politica aziendale, Google esegue controlli ferrei e scrupolosi su tutti gli annunci (sia sulla rete di ricerca che nella sua rete display) medici, sanitari e farmacologici.
Tra le tante restrizioni, ad esempio non possono essere citati marchi di medicinali e anche la promozione delle terapie è sottoposta a rigide imposizioni.
Per un non professionista non avvezzo alle regole di pubblicazione di Google, risulta spesso molto complicato far approvare un annuncio medico senza restrizioni.
Tutta questa politica restrittiva si è resa necessaria per impedire il dilagare sulla piattaforma Google Ads della pubblicità ingannevole di farmaci e cure miracolose (quasi sempre truffe), che purtroppo ha piagato - e continua a flagellare - il web sin dalla sua introduzione commerciale.
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